Negazionismo: le ragioni dell’astensione

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L’intento e lo spirito che hanno animato questa proposta di legge possono essere definiti sicuramente giusti, soprattutto alla luce di numerosi fatti incresciosi che avvengono in tutta Europa con lo sviluppo dei nuovi fascismi, ma, come al solito succede in quest’Aula e nell’Aula del Senato, i buoni intenti si trasformano in norme scarse, le montagne partoriscono topolini, quando va bene, perché molte volte le norme sono «norme truffa», «norme fuffa», come le abbiamo definite molto spesso, o, addirittura, norme pericolose.

Per far risparmiare tempo, già dalla Camera poteva uscire una legge buona perché noi le proposte, come MoVimento 5 Stelle, le avevamo fatte. Avevamo già notato che c’era una differenza strutturale delle pene previste nella legge del 13 ottobre 1975, n. 654, e il complesso normativo dettato dall’articolo 414 del codice penale riguardante l’istigazione a compiere reati. In questo modo, si poteva intervenire lì, in quella norma, per raggiungere, come noi avevamo chiesto, l’ulteriore aggravante del negazionismo.

Ma la maggioranza è andata dritta per la sua strada, inserendo pene fantasmagoriche, da due fino a sei anni di reclusione! Prima quindi svuotacarceri e depenalizzazioni continue, poi, in modo ipocrita dall’altra parte, per una fattispecie che riguarda opinioni, seppur gravi, si vanno a mettere dai 2 ai 6 anni di carcere!

Se da una parte si bastona con una pena speciale che assomiglia sempre di più a un reato d’opinione, dall’altra si va a inserire, come per giustificare la pena che è stata inserita, che l’istigazione o l’incitamento agli altri fatti siano commessi in modo che ne derivi concreto pericolo di diffusione. Ora noi non crediamo che sia impossibile accertare il concreto pericolo di diffusione, ma credo che siano termini che abbiamo visto in tutti questi anni formare delle cattive leggi, delle leggi dove vince l’azzeccagarbugli, delle leggi dove non vince il cittadino che non saprà a cosa andrà incontro, dove non vince sicuramente il giudice che avrà difficoltà nell’interpretarle, per non parlare del pubblico ministero che dovrà dimostrare la sussistenza del reato.

Il fatto più grave di questa legge invece, è che i crimini di genocidio o crimini di guerra, negati dal soggetto dovranno essere valutati dal giudice di un qualsiasi tribunale italiano che da solo dovrà prendersi la responsabilità di decidere se determinati fatti commessi anche decine di anni prima in un territorio qualsiasi sulla terra costituiscano o no crimini di guerra. Quindi ad accertare questi crimini contro l’umanità non dovrà essere necessariamente un organo di giustizia internazionale od un organo sovranazionale di cui l’Italia è membro, mentre prima il Giudice, nel pronunciarsi, avrebbe dovuto considerare i fatti rispondenti alle definizioni della corte penale internazionale valutando altresì che i fatti fossero o meno accertati con una sentenza passata in giudicato. Una follia inspiegabile.

Il nostro MoVimento ovviamente percepisce una buona intenzione in questo provvedimento, ma non può assolutamente votare una norma scritta male, indeterminata e pericolosa. Per questi motivi si è astenuto.

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