Il vero dono per gli evasori, il Governo l’ha fatto attraverso il decreto attuativo (D.Lgs 24.09.15 n. 158) della delega fiscale in materia di “revisione del sistema sanzionatorio penale – tributario”, nonchè attraverso il D.Lgs. n. 128/15 recante “disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente”. Norme che hanno appena consentito ai dirigenti dell’ILVA di essere assolti da una evasione fiscale di ben 52 milioni di euro, perchè il fatto “non è più previsto dalla legge come reato”. E quella legge richiamata dai Giudici del Tribunale di Milano, sulla base della quale sono stati assolti i dirigenti dell’ILVA, è propria quella appena approvata dall’attuale Governo che ha eliminato dal reato di frode fiscale l’abuso del diritto, attraverso il quale si giunge proprio alla frode. L’art. 1, comma 13 del D.Lgs. n. 128 del 2015, prevede, infatti, che “le operazioni abusive non danno luogo a fatti punibili ai sensi delle leggi penali tributarie. Resta ferma l’applicazione delle sanzioni amministrative tributarie”. Nel caso di specie i dirigenti dell’ILVA avevano posto in essere operazioni di finanza mediante l’utilizzo di elementi passivi fittizi allo scopo di abbattere il reddito e la base imponibile e, cosenguentemente, pagare meno imposte. Ma il Il Governo l’ha depenalizzato!
Quello che prima rappresentava un reato, oggi, grazie all’attuale Governo, non lo è più. Con questo esecutivo, dunque, siamo sempre alla solita storia ormai ben nota a tutti. Il Governo approva leggi che spaccia spudoratamente per anticorruzione o antievasione e che poi nella realtà dei fatti risultano essere inefficaci, inapplicabili e depotenziate rispetto alle norme precedenti. E’ avvenuto con il 416 ter sul voto di scambio politico – mafioso (bocciato dalla Cassazione – sentenza n. 36382/14). Si è ripetuto con il nuovo falso in bilancio (anch’esso bocciato dalla Cassazione – sentenza n. 33774/15). E da ultimo con la depenalizzazione dell’abuso del diritto attraverso il quale si giunge, comunque, alla frode fiscale e all’evasione delle imposte ai danni dello Stato ed in base al quale molti evasori sotto processi la faranno franca!
Ma non è finita qui. Nel decreto attuativo alla delega fiscale, il Governo ha previsto molte cause di non punibilità e molte scorciatoie per facilitare non l’evasione, ma la grande evasione. In materia di dichiarazione fraudolenta mediante artifici il Governo ha previsto, al comma 3 dell’art. 3 del D.Lgs n. 158 del 2015, già una prima causa di non punibilità, ovvero “non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazioni degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali”. Questo significa che un soggetto può annotare nel bilancio elementi attivi inferiori a quelli reali per pagare meno imposte sul reddito o omettere di fatturare o sottofatturare. Tanto non rientrano tra i “mezzi fraudolenti”. Se hai usato poi “mezzi fraudolenti per ostacolare l’accertamento” ma questi mezzi non erano “idonei a indurre l’amministrazione in errore” sei comunque salvo!
In materia di dichiarazione infedele (art. 4 del D.lgs. n. 147/15) l’esecutivo ha triplicato la soglia (da 50.000 a 150.000 euro) sotto la quale l’evasione per dichiarazione infedele non viene più penalmente perseguita. Se evadi fino a 150.000,00 euro non c’è reato! Per dar luogo a reato, devi “nascondere” allo stato almeno il 10% dei tuoi beni o, almeno 3 MILIONI DI EURO (prima erano “solo” 2 milioni..). I grandi evasori ringraziano! In ogni caso, qualora un soggetto avesse sforato tutte queste soglie di non punibilità (cosa davvero ardua..) ma ha indicato, comunque, nel bilancio i criteri in base al quale sono stati valutati i beni (siano essi passivi e che attivi), non è comunque punibile.
Questa norma è ancora più grave alla luce del fatto che le valutazioni sbagliate o meglio le valutazione o stime appositamente sbagliate dei beni aziendali sono state eliminate dal Governo Renzi dalla fattispecie del reato di falso in bilancio. Ma vi è di più. Qualora un soggetto avesse preso dei veri e propri abbagli in merito alla valutazione – stima dei beni da inserire nel proprio bilancio, il Governo ha previsto che fino al 10% per ogni errore sei, comqune, perdonato. Dunque non punibile. Infine, non c’è più reato nel caso di “falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie”!
Per il Governo, dunque, la parola d’ordine è: EVASIONE!


