Proposte per una legge efficace
Stiamo attendendo da più di trent’anni il reato di tortura in Italia, cioè da quando nel 1984 è stata siglata la Convenzione di New York. Ce lo ha appena ricordato la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo, stabilendo che i fatti della scuola Diaz all’epoca del G8 costituissero tortura e che in Italia ancora oggi questo reato non esista.
Il Movimento 5 Stelle Camera ritiene tutto ciò vergognoso, ma forse ancora più vergognoso sarebbe accettare dopo tanti anni di fare una legge inefficace perché al suo interno ci sono limiti probatori che renderebbero l’accertamento di questo reato difficile se non impossibile, qualsiasi sia la persona che lo commetta.
La Convenzione sulla tortura di New York, siglata il 10 Dicembre 1984, in questo caso deve essere un faro ed un limite minimo da cui gli stati devono partire per adeguarsi. L’attuazione della stessa però non può non tenere conto della società, del contesto e dell’ordinamento giuridico dei singoli stati. Secondo la convenzione si dovrebbe inserire il reato proprio (ovvero commesso dal pubblico ufficiale), cosa che non è stata inserita nonostante la nostra battaglia in commissione. Il Movimento 5 Stelle chiede che almeno si proceda con una formulazione più stringente che permetta maggiore facilità nell’accertamento del reato, e quindi un’efficace applicazione della legge.
In Commissione Giustizia abbiamo accettato il reato di tortura con la configurazione di reato comune con aggravante per i pubblici ufficiali facendo un grosso passo verso la maggioranza ed il PD, anche dopo l’ipotesi, non considerata e per noi ideale, del doppio binario (proprio-comune: ovvero un reato commesso dal cittadino, ed uno commesso dal pubblico ufficiale). Non possiamo, però, accettare il fatto che si crei una fattispecie sporcata da incisi ridondanti che hanno il solo pregio giuridico di rendere l’accertamento impossibile, e quindi far partorire da questa camera l’ennesima legge sulla giustizia inefficace.
Abbiamo avanzato nove proposte emendative, di cui quattro fondamentali:
1) Eliminazione dell’intenzionalità
Non si vede la ragione per cui il dolo debba essere solo intenzionale. Perché l’azione supportata da dolo diretto o eventuale non possa essere punita, non si capisce. L’agente che nell’arresto ecceda la dose di violenza necessaria, accettando il rischio di cagionare le sofferenze deve essere punito ai sensi della nuova norma incriminatrice. Così come l’agente di polizia penitenziaria che ometta di prestare l’assistenza necessaria, senza l’intenzione di infliggere sofferenza, ma per semplice indolenza, accettando l’evento delle sofferenze cagionate come certo o altamente probabile, commette certamente tortura, e merita punizione. Del resto, agendo costoro quasi sempre in un contesto all’origine legittimo (per esempio un arresto), sarà fin troppo semplice negare l’intenzione, collocando anche atroci violenze nel contesto di un dolo diretto o eventuale, senza l’intenzione di cagionare sofferenze. Si tratta di una inopinata riduzione dell’area della punibilità.
2) Imprescrittibilità del reato di tortura
Lo Stato deve sempre poter giudicare atti degradanti e gravi come questo, soprattutto dopo le esperienze delle mancate estradizioni di torturatori argentini, per assicurare ai cittadini che il male che non verrà mai tollerato sarà innanzitutto quello che deriva da coloro che devono meritare la nostra fiducia quando assumono il compito di proteggerci.
Eliminazione di incisi superflui e pericolosi per l’accertamento del reato
3) Soppressione delle parole “con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio”
La soppressione si giustifica poiché il fatto resta ugualmente lesivo se viene commesso fuori dall’esercizio delle funzioni. Allo stesso modo, senza l’abuso dei poteri, ma fuoriuscendo completamente da essi, il fatto merita comunque punizione, mentre la violazione dei doveri, quando non è intrinseca al fatto, non condiziona minimamente la sua offensività.
4) Soppressione delle parole “Ai fini dell’applicazione del primo e secondo comma, la sofferenza deve essere ulteriore rispetto a quella che deriva dall’esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti.”
Ulteriore pericolosa via per ridurre, senza alcuna ragione trattandosi di beni rilevantissimi, l’area della punibilità. La violenza legittima è tale poiché già collocata nelle comuni scriminanti. Se l’azione violenta non è scriminata va punita, a prescindere dal suo grado. Se la misura è legittima la violenza proporzionata è scriminata, al contrario va punita. Una sofferenza non ulteriore rispetto a quella che deriva dall’esecuzione di misure, ma che accede ad una misura disposta non solo illegittimamente, ma arbitrariamente e con il dolo dell’evento lesivo qui incriminato, merita punizione. L’introduzione del reato di tortura non presenta alcun rischio di punizione per il legittimo uso della forza, poiché le scriminanti codificate da sempre svolgono questa funzione. Ogni ulteriore cautela sottrae alla punibilità fatti gravissimi meritevoli di sfociare in condanne, nell’ottica di una realistica tutela della dignità dell’individuo che venga a contatto con lo Stato.
5) Soppressione delle parole “a lui affidata o comunque sottoposta alla sua autorità, vigilanza o custodia”
Ancora una inopportuna riduzione dell’area della punibilità. Non si comprende per quale motivo il reato non possa perfezionarsi nei confronti di persona non affidata all’autore o sottoposta alla sua autorità vigilanza o custodia. È questo il caso (frequente) di persona semplicemente fermata nella pubblica via, senza che sussistano presupposti per l’arresto, o di violenze perpetrate nel contesto di manifestazioni pubbliche. Salvo non voler giungere alla pericolosissima affermazione per cui siamo tutti costantemente sottoposti all’autorità delle forze dell’ordine (cosa giuridicamente insostenibile) dobbiamo ammettere che siamo sottoposti all’autorità pubblica quando i suoi rappresentanti compiono un atto che incide sulla nostra sfera giuridica: ma non sempre la tortura si racchiude nel contesto di un atto, poiché ne può prescindere. Si tratta di una frase da sopprimere, poiché rende inapplicabile il reato di tortura nei contesti tipici di questa odiosa condotta.
6) Soppressione della parola “acute”
7) Sostituzione della parole “con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio” con le seguenti: “nell’esercizio delle sue funzioni o del servizio”
8) Aumento delle pene per l’istigazione a torturare da “sei mesi a tre anni” a da “uno a quattro anni”
9) Eliminazione dell’articolo 2, ridondante e pericoloso.
La regola qui codificata vale già in forza delle norme del codice di procedura penale (artt. 191, 188 c.p.p.). aggiungere questa specificazione potrebbe portare a ritenere che questa regola non valga per tutti casi in cui la prova deriva da un reato diverso dalla tortura, il che sarebbe inaccettabile.


